Secondo le novità introdotte dal Garante il 23 dicembre 2008 le compagnie avrebbero avuto sei mesi di tempo per adeguarsi al meccanismo dei tre giorni lavorativi. Ma, prima della scadenza dell’ora x, Telecom Italia e Vodafone avevano presentato ricorso al Tar che aveva dato loro ragione in quanto la delibera Agcom era in contraddizione con la legge Bersani che disponeva un preavviso di 30 giorni per la disdetta di un contratto.
Successivamente l’Authority, insieme a Wind, H3g, Poste Italiane e alcune associazioni dei consumatori, era però ricorsa al Consiglio di Stato, che si è pronunciato ieri con due ordinanze gemelle che ribaltano le valutazioni del Tar. Secondo le conclusioni dei giudici di Palazzo Spada, infatti, la legge Bersani «riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore », inoltre «nell'introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell'Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile».
Nell'ordinanza si legge anche che «questo potere è già stato esercitato dall'Autorità in una delibera del 2001 con la previsione di cinque giorni, che non è stata contestata». In attesa dell'udienza di merito, le cui conclusioni sono però in qualche modo già anticipate dall'ordinanza, i tre giorni sono dunque pienamente operativi. Soddisfatte ovviamente le associazioni dei consumatori. L'Adoc parla di «vittoria», auspicando però che il gestore 'abbandonato' possa fare una controfferta al cliente che se ne va, operazione che, secondo gli operatori, è stata resa incerta dalla delibera dell’Autorità. In questo senso occorre infatti che il Garante faccia chiarezza.
Lo chiedono anche Vodafone e Telecom, secondo cui «offerte e controfferte, proposte in modo chiaro e trasparente, sono alla base di qualunque mercato libero e competitivo e ampliano la libertà e la convenienza per i consumatori». Vodafone chiede tempi brevi anche per cambiare operatore nella telefonia fissa.
Articolo tratto da qui
0 commenti:
Posta un commento